I SOTTOTETTI | requisiti di abitabilità
Dott. arch Massimo Valli libero professionista
Come è possibile capire se i sottotetti posseggono il requisito dell’abitabilità?
L’abitabilità o meno dei sottotetti deve risultare dal “certificato di agibilità” rilasciato dall’ufficio tecnico o per silenzio assenso ( tale distinzione dipende dalla data della richiesta di rilascio.
Occorre pero’ precisare che nel certificato di agibilità difficilmente comparirà la scritta agibilità dei sottotetti ma occorrerà ricercare fra i documenti che accompagnano tale documento. Uno di questi è la scheda catastale dove deve essere riportati, nella planimetria, la destinazione d’uso dei locali ( camera, bagno ecc…) e le altezze dei sottotetti.
Ma quali sono le altezze minime per l’abitabilità/agibilità dei sottotetti?
Le altezze per l’abitabilità dei sottotetti sono stabilite dai regolamenti locali d’igiene e in deroga, in virtu’ del recupero ai fini abitativi dei sottotetti, dalla Regione.
Le altezze possono variare in base all’altitudine dove si colloca l’immobile. Nelle zone di montagna normalmente le altezze minime sono inferiori rispetto a quelle di zone a quote altimetriche inferiori.
Differenze tra sottotetti abitabili realizzati ex novo ( nuova costruzione) o recuperati
Puo’ sembrare banale ma questa distinzione è importante per verificare che le altezze minime rispondano alle previsioni normative di zona. Per capirci meglio le altezze dei sottotetti , a secondo della tipologia di licenza edilizia o permesso di costruire, sono :
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Per sottotetti con requisiti di abitabilità ex-novo ( ricavati da nuovo edificio) h minima 2.10 mt , h media 2.70
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Per sottotetti con requisiti di abitabilità recuperati da edifici esistenti h minima 1.50 , h media ponderale 2.40 mt.
Tale differenza deriva dal fatto che da alcuni anni , ai fini del recupero edilizio e per incrementare il lavoro , è stata prevista una legge apposita regolamentata dalle Regioni in deroga alle altezze minime previste dai regolamenti d’igiene locali.
Tale distinzione è utile per stabilire se gli appartamenti , o parte di essi , collocati nei sottotetti abbiano, secondo i due casi , il requisito dell’abitabilità.
Potrà accadere di trovare sottotetti che ospitano camere o bagni con altezze minime di 1.50 metri.
Per accertarsi se tali parti di alloggio possiedono o meno il requisito di agibilità sarà necessario verificarlo nel certificato di agibilità.
Il requisito di abitabilità dei sottotetti sarà soddisfatto anche dal corretto rapporto di aeroilluminazione dei locali nei sottotetti. Rimandando ad altro post la spiegazione dei rapporti di aeroilluminazione ci limitiamo a verificare tale requisito quando , in occasione di visite agli alloggi nei sottotetti, troverete i locali illuminati da lucernari di dimensioni ridotte ( un lucernario di 1x1 metro non’è sufficiente ) dubitate dell’abitabilità di quei locali. Il rapporto tra superficie della finestra e il pavimento dovrà essere almeno 1/8 ad esclusione dei bagni per i quali è sufficiente una superficie dell’apertura di mq 0.50.
In conclusione prima di vendere casa o in caso di acquisto è necessari verificare che i sottotetti siano agibili.
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